Ultima modifica: 17 Aprile 2020

Circ_326: Osservazioni sul Decreto Ministeriale n° 22 dell’8 aprile 2020

OGGETTO: Osservazioni sul Decreto Ministeriale N22 dell’8aprile 2020

Il Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2020 ha formalizzato le misure per la regolare conclusione dell’anno scolastico, per lo svolgimento degli esami di stato e per il regolare inizio del prossimo anno scolastico.

Alcuni aspetti sono “certi”, altri saranno precisati mediante ulteriori ordinanze e provvedimenti. Il decreto illustra sinteticamente la tipologia degli atti che saranno emanati differenziando se il rientro ci sarà prima o dopo il 18 maggio.

Disposizioni per la chiusura dell’anno scolastico 19/20 e l’avvio dell’anno scolastico 20/21

Art. 1 comma 2 – Per le classi prime ed intermedie è confermato il raggiungimento delle competenze previste dalle indicazioni nazionali vigenti. Rimane da definire l’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti nell’anno scolastico successivo a partire dal 1/09/2020.

Art. 1 comma 4 – Ci sarà una valutazione finale / scrutinio, eventualmente in forma telematica, in base alla data di rientro (soglia del 18 maggio 2020); si veda dopo.

Art. 2 comma 3– Nel periodo di sospensione delle attività in presenza, il personale docente assicura la didattica a distanza.

Art. 2 comma 3 – Nel periodo di sospensione dell’attività didattica a distanza si mantiene il lavoro agile (fatte salve attività essenziali in presenza…, vedi art. 87 del DL 18 del 17 marzo 2020)

Art. 2 comma 6 – Per l’anno scolastico 19/20 sono sospese uscite didattiche, viaggi di istruzione, gemellaggi, viaggi studio o comunque denominate e programmate dalle istituzioni scolastiche.

Art. 2 Comma 4 – Nell’a.s. 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti (le graduatorie per le supplenze saranno aggiornate/costituite durante l’a.s. 2020/2021 per essere efficaci a decorrere dall’a.s. 2021/2022). I relativi elenchi aggiuntivi saranno compilati (entro il 31/08/2020), tenendo contodei soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. Le graduatorie ad esaurimento sono aggiornate nell’anno 20/21 per dispiegare gli effetti nel 21/22.

Requisiti di ammissione alla classe successiva ed Esame di Stato (scuola secondaria)

Art. 1 comma 3 – (Ripresa delle attività didattiche in presenza entro il 18 maggio).

Ordinanza con i requisiti di ammissione alla classe successiva tenuto conto delle possibilità di recupero (vedi art. 1 c.2) e comunque del processo formativo e dei risultati degli apprendimenti conseguiti sulla base della programmazione svolta (DaD compresa). Sarà derogato il decreto legislativo 62/2017, rispetto ai seguenti articoli:

  • art. 5 c1. Ovvero il limite del 75% di frequenza del monte orario personalizzato;
  • art. 6. Ovvero
    • 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
    • 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
    • 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
    • 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
    • 5. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Per quanto riguarda l’esame di stato, nell’ordinanza potrebbe essere prevista l’eliminazione di una o più prove. Sarà definita la rimodulazione delle modalità di attribuzione del voto finale, con note specifiche per candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità con i candidati interni. Saranno derogati i seguenti articoli del decreto legislativo N. 62 del 2017.

  • Art. 8
    • 1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa.
    • 2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche. 3. L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
    • 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
    • 5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita’ di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
    • 6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.
    • 7. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
    • 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.
    • 9. L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
    • 10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piùprove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.
    • 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
  • Art 10. Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti
    • 1. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.
    • 2. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.
    • 3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
    • 4. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
    • 5. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
    • 6. Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all’articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
    • 7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 1 comma 4 – (Ripresa delle attività didattiche in presenza dopo il 18 maggio).

In questo caso le prossime ordinanze, oltre alle misure previste per il comma 3 in quanto compatibili, disciplineranno i seguenti aspetti:

  • Le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all’art. 2 del decreto legislativo 62 del 2017, che prevede:
    • 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
    • 2. L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
    • 3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
    • 4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
    • 5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
    • 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
    • 7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
  • L’esame di stato conclusivo il primo ciclo è sostituito con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe che terrà conto altresì di un elaborato del candidato; inoltre ci saranno disposizioni per i candidati esterni in deroga a quanto previsto negli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Art. 1 comma 6 – Per l’anno 2019/20 per l’ammissione agli esami di stato si prescinde comunque dal possesso dei requisiti del decreto legislativo N. 62 del 2017, nello specifico si prescinde da:

Art. 5 comma 1 frequenza 75% del monte ore;

Art. 6 – Vedi sopra

Art. 7 comma 4– Prove Invalsi classe terza secondaria;

Art. 10 comma 6 – Vedi sopra (svolgimento prova Invalsi)

OSSERVAZIONE: Rimane in vigore la certificazione delle competenze (art. 9 del dlg 62 del 2017)

Art. 1 comma 5 tutti i provvedimenti a prescindere dal rientro o meno entro il 18 maggio 2020, conterranno specifici adattamenti per gli alunni con disabilità, con DSA e che siano comunque individuati come studenti con BES.

OSSERVAZIONE: Rimane in vigore l’art. 3 del decreto legislativo N. 62 del 2017 relativo alle modalità per l’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria.

OSSERVAZIONE INVALSI

Per quanto riguarda le prove INVALSI (art. 7 del dlgs 62 del 2017), sia per la primaria che la secondaria, non c’è nessuna indicazione di annullamento rimane quindi valido il comunicato del MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/sospensione-prove-invalsi-2020-per-l-ultimo-anno-delle-scuole-secondarie-di-secondo-grado-dal-5-al-15-marzo-2020

Art. 2 comma 1 a) – Ordinanza ministeriale per definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 20/21 anche per tenere conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica.

Art. 2 comma 1 d) – ordinanza per l’eventuale conferma dei libri di testo nel caso in cui si rientri dopo il 18 maggio (art. 1 comma 4)