Ultima modifica: 27 Agosto 2021

Avvio delle attività didattiche anno scolastico 21/22 – Applicazione delle disposizioni normative di contrasto alla diffusione del COVID-19.

OGGETTO: Avvio delle attività didattiche anno scolastico 21/22 – Applicazione delle disposizioni
normative di contrasto alla diffusione del COVID-19.


Il cosiddetto “Piano Scuola 2021/2022”, allegato al Decreto ministeriale del ministero dell’istruzione N. 257 del 6 agosto 2021, dà indicazioni per la pianificazione delle attività didattiche nell’anno scolastico 21/22 nell’ottica di favorire il più possibile la didattica in presenza indicando misure atte a contenere la diffusione del virus COVID-19 come dettagliato nell’allegato parere del CTS. Nel piano inoltre vengono definite misure specifiche per le attività di eduzione fisica in ambito scolastico.
In caso di ricorso alla quarantena si fa riferimento alle circolari del Ministero della salute, in particolare alla N. 36254 dell’11 agosto 20212.
Il successivo DL n. 111 del 20213 con “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti” (fino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza), precisa tra l’altro, le seguenti misure minime di sicurezza da adottare in tutte le istituzioni scolastiche:


 È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
 È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
 Fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, Presidente di Regione e/o Sindaco può imporre il ricorso alla Didattica Digitale Integrata esclusivamente in zona rossa o arancione sentite le autorità sanitarie competenti; resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa, in piccoli gruppi, che realizzi l’effettiva inclusione scolastica;
 Dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico in servizio è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 in corso di validità (il cosiddetto green pass, in seguito GP). Per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica. Si richiede pertanto a tutto il personale di leggere attentamente i documenti citati in precedenza ove compaiono
analitiche indicazioni in merito.
Successivamente, il 14 agosto 2021 è stato firmato dal ministero dell’Istruzione e dalle OOSS il protocollo d’intesa
per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022, in cui viene confermato, tra l’altro, l’obbligo del green pass per il personale scolastico.
In merito al Green Pass, si precisa quanto segue:
Il D.L. 111/2021 risulta essere già immediatamente operativo, eventuali modifiche o integrazioni che il provvedimento normativo potrà subire in sede di conversione in legge avranno valore giuridico solo al momento della pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass.
Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo:
 non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
 risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico economico;
 è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400,00 a € 1.000,00;
 a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.
Per ottenere il GP occorre una delle seguenti condizioni:
 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 aver completato il ciclo vaccinale;
 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.
Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/
Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione, ad esempio, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore. in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J.
Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, attualmente, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.


Verifica del Geen Pass
La verifica del GP avviene tramite apposita APP: VerificaC195.

La Certificazione è richiesta all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) su un dispositivo.
L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. L’App VerificaC19 mostra graficamente l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
La verifica è soggetta a controlli da parte del personale addetto per accertare la validità e dei dati identificativi.
Poiché l’APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’APP anche da proprio dispositivo mobile.
Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.
Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QRCODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente