Ultima modifica: 13 Dicembre 2021

Circ_166: diffusione delle disposizioni per Obbligo Vaccinale in ambito scolastico. Nota Ministeriale 1889 del 7/12/2021

Oggetto: diffusione delle disposizioni per Obbligo Vaccinale in ambito scolastico. Nota ministeriale N. 1889 del 7 dicembre 2021.

Si inviano in allegato il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021 (che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021) e la nota ministeriale, prot. 1889 del 07-12-2021 (avente per oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.”).

A seguito della pubblicazione del D.L. 172/2021 e della nota ministeriale summenzionate, si forniscono le seguenti indicazioni:

PERSONALE SOGGETTO ALL’OBBLIGO VACCINALE

Dal 15 dicembre 2021, sarà in vigore l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato e per quello che svolge servizio di pre e post scuola. L’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva terza dose o dose di richiamo (booster).

Si ricorda che, per essere in regola con l’obbligo vaccinale, il richiamo o booster potrà essere effettuato non prima di cinque mesi (150 giorni) e non oltre nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, ovvero entro il nuovo termine di validità della certificazione verde COVID-19.

Considerato che il D.L. 172/2021 prevede che la vaccinazione costituisca requisito essenziale e obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di tutto personale scolastico, il Ministero ritiene che possa essere escluso dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo e congedo per maternità o parentale.

Stando alle indicazioni contenute nella nota ministeriale, il personale esterno alla scuola (personale che opera a supporto dell’inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc.) è escluso dall’obbligo vaccinale; comunque, per l’accesso di questi soggetti nelle scuole continua a essere necessario il possesso e l’esibizione del Green Pass BASE.

ESENZIONE

L’art. 4, commi 2 e 7, del D.L. 44/2021 prevede che la vaccinazione possa essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Il personale esentato, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, viene adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). Si attendono indicazioni precise sulle procedure da adottare per il personale esentato.

Per coloro che sono esentati dalla vaccinazione (omissione o differimento) la validità della certificazione di esenzione è prorogata al 31.12.2021. Non è necessario produrne una nuova.

VERIFICA OBBLIGO VACCINALE

Spetta al Dirigente Scolastico assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale. Le verifiche saranno effettuate secondo le modalità già attuate per il controllo della certificazione verde, acquisendo le informazioni necessarie attraverso l’apposita piattaforma SIDI. Su questo aspetto procedurale saranno fornite specifiche indicazioni operative da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR.

Qualora a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione o non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico dovrà invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito uno dei seguenti documenti:

a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;

b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;

c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;

d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nel periodo dei 5 (cinque) giorni concessi per produrre la necessaria documentazione, l’interessato potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ovvero esibendo la normale certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto a inoltrare la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita l’interessato a presentare, non oltre 3 (tre) giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Nell’intervallo intercorrente tra il ricevimento dell’invito e la somministrazione del vaccino, l’interessato potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ovvero esibendo la normale certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Si evidenzia che, in base alla circolare 25 novembre 2021, n. 53886, del Ministero della Salute, è garantita la priorità di accesso alla vaccinazione a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione; tuttavia, qualora, a causa dell’alto numero di richieste, per la somministrazione del vaccino occorrano più di 20 (venti) giorni, è necessario farsi rilasciare dall’ASL di competenza (o dal centro vaccinale) una dichiarazione che attesti quella individuata come la prima data possibile.

CONSEGUENZE DELL’INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione – relativa ai casi a), b), c), d) – il Dirigente Scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’accertamento dell’inadempimento determina, per il lavoratore:

• l’immediata sospensione dal lavoro, ma senza conseguenze disciplinari;

• la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati;

• il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione – da parte dell’interessato al datore di lavoro – dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. La sospensione, comunque, non potrà durare oltre il termine di sei mesi che decorreranno dal 15 dicembre 2021.

SOSTITUZIONE PERSONALE SOSPESO

Per la sostituzione del personale docente e ATA sospeso, il Dirigente Scolastico provvederà all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolveranno di diritto nel momento in cui cesserà la sospensione. Per la sostituzione del personale ATA, secondo la nota ministeriale, continueranno ad applicarsi le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente. Inoltre, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato debbano aver previamente adempiuto all’obbligo vaccinale, in quanto trattasi di requisito essenziale senza il quale non è possibile costituire il rapporto di lavoro.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura integrale del DL 172/2021 e della nota ministeriale allegata alla presente circolare.