Ultima modifica: 5 Settembre 2020

Regolamento di concessione in COMODATO D’USO di dispositivi informatici

ART.1 – Oggetto del regolamento.
Il presente documento regolamenta il comodato d’uso degli strumenti informatici, ad esempio notebook, tablet, (da ora in poi Strumento) ai fini di consentire l’interconnessione con il sistema informatico d’istituto per la gestione in via informatica delle funzioni afferenti al registro elettronico
e ad altre applicazioni software espressamente indicate dai docenti ed in particolar modo la piattaforma per la didattica a distanza.
ART. 2 – Soggetti destinatari.
Lo Strumento è concesso in comodato d’uso dall’Istituto Comprensivo “R. Fucini” (comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli successivi, agli studenti per il tramite delle rispettive famiglie (comodatari).
ART. 3 – Termini temporali.
Il bene è concesso in uso fino al termine del periodo di sospensione delle attività didattiche e comunque fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico, salvo deroghe espressamente autorizzate (per
esempio esami di stato). La concessione è automaticamente revocata in caso di trasferimento in altro Istituto (per passaggio ad altro ordine di studio, o altro). In tal caso il bene sarà immediatamente restituito
all’istituzione scolastica.
Al termine della concessione il comodatario ha 3 giorni di tempo per restituire il bene alla scuola.
ART. 4 – Usi consentiti.
Il comodatario utilizzerà il bene per la partecipazione alle attività di didattica a distanza e per lo studio e le ricerche collegate a tali percorsi richiesti dai docenti, nel rispetto delle obbligazioni previste dal
presente regolamento.
Art. 5 – Obblighi del comodatario.
Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse
subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. Il comodatario si impegna a controllare e sorvegliare l’uso del bene da parte dello studente di cui ha la patria potestà, compresi i contenuti conservati nel dispositivo e/o divulgati in rete attraverso social.
In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica il costo della riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.
In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche
superiori ove le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato.
Il comodatario è direttamente ed esclusivamente responsabile verso l’istituzione scolastica per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o trascuratezza nell’uso del bene.
È espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del presente regolamento.
La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato d’uso e l’obbligo del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
Art. 6 – Diritti del comodante
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun preavviso.
Art. 7– Sottoscrizione del contratto
Il bene sarà consegnato ai comodatari a seguito di sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito, come da modello (All.1), parte integrante del presente Regolamento.
Il presente regolamento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio d’Istituto