Ultima modifica: 30 Marzo 2022

Circ_361: nuove modalità di gestione COVID in ambito scolastico – DL 24 del 24 marzo 2022

Oggetto: nuove modalità di gestione del COVID in ambito scolastico –decreto-legge N. 24 del 24 marzo 2022.

Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia

Si riportano di seguito le principali disposizioni del DL in oggetto per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, a decorrere dal 1 aprile 2022.

§ Isolamento

Alla persona risultata positiva al SARS-CoV-2 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione secondo la misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, fino all’accertamento della guarigione. Al momento è previsto un primo tampone di controllo dopo sette giorni. L’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati, chiude il regime di isolamento.

§ Sorveglianza – Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto

§ Misure previste in ambito scolastico per la gestione dei casi di positività all’infezione da Covid-19

Per il personale scolastico si applica il sistema dell’autosorveglianza.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

SCUOLA DELL’INFANZIA

In assenza e fino a tre casi di positività tra le bambine e i bambini presenti nella sezione, l’attività educativa e didattica si svolge in presenza per tutti. Il personale che presta servizio nella classe nonché le bambine ed i bambini che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le bambine e i bambini presenti nella sezione, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. Il personale che presta servizio nella sezione nonché le bambine ed i bambini che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

SCUOLA PRIMARIA

In assenza e fino a tre casi di positività tra le alunne e gli alunni presenti della classe, l’attività educativa e didattica si svolge in presenza per tutti. Il personale che presta servizio nella classe nonché le alunne e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue in presenza per tutti. Il personale che presta servizio nella classe nonché le alunne e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

SCUOLA SECONDARIA

In assenza e fino a tre casi di positività tra le alunne e gli alunni presenti della classe, l’attività educativa e didattica si svolge in presenza per tutti. Il personale che presta servizio nella classe nonché le alunne e gli alunni della classe utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue in presenza per tutti. Il personale che presta servizio nella classe nonché le alunne e gli alunni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

§ Casi positivi e Didattica Digitale Integrata

Gli alunni della primaria o della secondaria risultati positivi, nel periodo di isolamento possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in presenza è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati, secondo le indicazioni del dipartimento di prevenzione

§ Valutazione e Didattica Digitale Integrata

È confermato che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

§ Uso delle mascherine

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni scolastiche continua ad essere obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per: i bambini sino a sei anni di età; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi; lo svolgimento di attività sportive.

Fino al 30 aprile 2022, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni di tipo interregionale, Intercity e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria o secondaria.

Fino al 30 aprile 2022, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. Fatta eccezione per: i bambini sino a sei anni di età; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.

Fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per: i bambini sino a sei anni di età; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.

§ Utilizzo di mezzi di trasporto

Si ricorda innanzitutto che la cosiddetta “certificazione verde” riguarda alunne ed alunni con almeno 12 anni computi.

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: aerei, navi e traghetti (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti), treni di tipo interregionale, Intercity e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

§ Accesso alle Istituzioni Scolastiche

Si informa tutta l’utenza scolastica che in base al Decreto Legge N. 24 del 24 marzo 2022, fino al 30 aprile 2022, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base). Le verifiche sono effettuate dal personale delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate  a campione,  secondo modalità di  controllo  che  non  consentono  la  visibilità  delle informazioni  che  ne   hanno   determinato   l’emissione,   compreso l’utilizzo dell’applicazione mobile  (cosiddetta VerificaC19).

La prescrizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata nelle modalità prescritte dal ministero della salute

§ Accesso ad altri luoghi

Si ricorda innanzitutto che la cosiddetta “certificazione verde” riguarda alunne ed alunni con almeno 12 anni computi.

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto; altre destinazioni che saranno successivamente indicate.

Decade l’obbligo di green pass per coloro che accedono a Musei ed Istituti della Cultura.

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività: piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, per le attività che si svolgono al chiuso; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso; feste comunque denominate che si svolgono al chiuso; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Si ringrazia tutti della consueta collaborazione.