Ultima modifica: 9 Gennaio 2023

Circ_216: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti Covid-19. Precisazioni

Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti Covid-19. Precisazioni

Il Ministero della Salute ha diffuso il 31.12.2022 la circolare N. 0051961 di aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti Covid-19. Il 1° gennaio 2023 è stata emanata la circolare n. 01 relativa ad interventi in atto per la gestione della circolare del SARS-coV-2 nella stagione invernale 2022-2023.

Per quanto riguarda la gestione delle persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-COv-2 è prevista la misura dell’isolamento come segue: 

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno due giorni, l’isolamento può terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare prima dei 5 giorni qualora risulti negativo un test antigenico o molecolare effettuato presso una struttura sanitaria/farmacia;
  • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

È obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare. 

Per quanto riguarda coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi (circolare N. 0051961), si applica il regime dell’auto sorveglianza, durante tale regime è obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso od in presenza di assembramenti, fino ai 5 giorni successivi alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile positività è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è descritto nelle faq del Ministero della salute come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Nella Circolare 1/2023 il Ministero della Salute, rammentando che gli andamenti epidemiologici potrebbero cambiare nella stagione fredda in seguito alla comparsa di nuove varianti virali in grado di aumentare il grado di trasmissibilità o la gravità dei casi, si fa presente che qualora si accertasse un evidente peggioramento epidemiologico potrebbe essere indicato l’utilizzo di mascherine protettive in spazi chiusi e potrà essere valutata dagli organi competenti l’adozione temporanea di altre misure come la limitazione di eventi che prevedono assembramenti. Per quanto riguarda l’ambiente scolastico la circolare richiama il documento di ripartenza 22/23 (link)

Si ringrazia tutti della consueta collaborazione.