Ultima modifica: 27 Settembre 2021

Circ_037: Delibera Regionale N. 945 del 13/09/2021 – ALLEGATO B – Linee di indirizzo per la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 e dei contatti dei casi

OGGETTO: Delibera Regionale N. 945 del 13/09/2021 –  ALLEGATO B – Linee di indirizzo per la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 e dei contatti dei casi

Si comunica quanto segue sul documento delle linee di indirizzo in oggetto che è allegato alla presente circolare. Gli aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati.

Per i soggetti positivi il provvedimento di isolamento è emesso e revocato da parte dell’autorità competente sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 36254 del 11/08/2021; l’attestazione di fine isolamento non consente tuttavia il rientro nel luogo di lavoro e il rientro a scuola per gli studenti. La riammissione a lavoro è consentita solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021. Analogamente la riammissione a scuola degli alunni è consentita solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico come indicato nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (Anno Scolastico 2021/2022) del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI R.0000021 del 14/08/2021.

Per ulteriori casi specifici si rimanda al paragrafo 2.2 delle linee di indirizzo allegate.

I lavoratori o gli alunni posti in quarantena fiduciaria dalle autorità competenti devono seguire le indicazioni specificate nei provvedimenti di quarantena ricevuti. Le disposizioni di quarantena della USL sono definite in base ai seguenti parametri:

  • Soggetto vaccinato / non vaccinato;
  • Contatto alto rischio (contatto stretto) / basso rischio;
  • Contatto con soggetto con sospetta o confermata variante;
  • Contatto asintomatico / sintomatico

Il quadro completo delle possibili quarantene secondo i suddetti parametri è riportato nel paragrafo 2.3 a pagina 6 dell’Allegato B della delibera in oggetto della Regione Toscana (allegata alla presente circolare). I contatti stretti asintomatici, al rientro, devono produrre la documentazione allegata alla presente circolare, in relazione a quanto indicato nel provvedimento di quarantena dell’autorità competente. Nel caso in cui il soggetto in quarantena presenti sintomi, seguendo le indicazioni specificate nel provvedimento di quarantena emesso da USL, dovrà contattare il Dipartimento di prevenzione / medico curante.