Ultima modifica: 10 Settembre 2022

Circ_015: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022

Oggetto: D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. Si raccomanda un’attenta lettura delle indicazioni operative allegate alla presente circolare.

Nell’allegato “Tabella riepilogativa requisiti 2023” è riportata la sintesi dei requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo.