Ultima modifica: 11 Gennaio 2022

Circ_196: nuove modalità gestione casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative Nota MI N.11 dell8 gennaio 2022.

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative Nota MI N.11 dell8 gennaio 2022.

la nota MI N. 11 (che si allega alla presente circolare) fornisce le prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate per il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria. Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione

In attesa di specifiche ulteriori note operative del Ministero dell’Istruzione e della Regione Toscana per quanto di competenza, nonché da indicazioni più specifiche del Dipartimento di Prevenzione, si riporta quanto indicato nell’art. 4 del dewcreto legge in oggetto (allegato al presente circolare), in merito alla gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

SCUOLA DELL’INFANZIA

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: sospesa per 10 giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti[1] (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA PRIMARIA

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
  • misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza[2].

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti Stretti1 (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza2.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza2.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

  • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza2.

Per il caso del doppio caso positivo è stabilito che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato (si veda Nota MI N. 14 del 10/01/2022) e l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy[3] (si veda Nota MI N. 14 del 10/01/2022).

Tale verifica è svolta dal dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA) e potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati nel Decreto Legge N.1 del 7 gennaio 2022.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti1 (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti1 (ad ALTO RISCHIO).

Si ricorda infine che:

non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

Per completezza di informazione si allegano le Note N. 11 e N14 richiamate.

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti.


[1] Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

c) Soggetti asintomatici che:

abbiano ricevuto la dose booster, oppure

abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

[2] Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”

[3] Alla sezione privacy del sito, informativa privacy Link informativa